Per avvicinarsi alla materia, si deve partire dalle definizioni dei termini in esame per poi passare alla comprensione (ancora non del tutto chiara) degli istituti che l’attuale Governo (Parlamento) ha intenzione di emanare. Pertanto, partendo per l’appunto dal CONDONO FISCALE, si deve ritenere tale qualsiasi atto e provvedimento volto alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti del Fisco secondo le regole stabilite di volta in volta; tutti i precedenti (ricordando che dal 1973 ad oggi, ogni 3 anni circa, si è avuto per l’appunto un condono fiscale), al fine di incentivare l’adesione dei contribuenti, hanno sempre previsto misure volte all’annullamento totale o parziale delle pene, sanzioni e/o interessi legate all’omesso pagamento della pretesa tributaria originaria. Della c.d. PACE FISCALE, in assenza di definizioni rinvenienti da utilizzo dello strumento in un passato più o meno recente, si deve ritenere qualsiasi atto e provvedimento volto alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti del fisco, per tutti i consociati che hanno in fieri un contenzioso da cui discenda la necessità di riappacificarsi. Tralasciando al lettore ogni opportuna valutazione di natura semantica sulle precedenti definizioni, si passa alla definizione della c.d. ROTTAMAZIONE, ritenendo tale la sostituzione di vecchi debiti tributari (per l’appunto, quelli da cartelle esattoriali per multe, tasse varie non pagate etc. etc.) con nuovi, resi allettanti al contribuente a fronte di sgravi e annullamenti sulle somme dovute incentivanti l’innanzidetta sostituzione. Nella sostanza, salvo che non si voglia accedere a disquisizioni di mera ermeneutica, i tre istituti di fatto rappresentano la possibilità per il malcapitato cittadino (sia esso persona fisica o giuridica) di trovare soluzioni ai propri debiti col Fisco che meglio si adeguano alla capacità contributiva e al contempo consentono al fiscus caesaris di incamerare somme il cui recupero probabilmente sarebbe risultato oltremodo svantaggioso. Ciò detto, dovendo consequenzialmente ritenere tali istituti paritetici sia dal punto di vista formale che sostanziale, rimane da chiedersi “chi” sono i destinatari degli attuali provvedimenti emanati (e degli emanandi). Alla luce di quanto ad oggi risaputo (come da Decreto Legge 119/2018), chiunque ha debiti tributari (cartelle non pagate, contenziosi tributari pendenti, tributi locali – IMU, TARI TASI – non corrisposti, redditi non dichiarati) e ritiene di potere e dovere regolarizzare la propria situazione tributaria, non dovrà fare altro che attivarsi al fine di poter dirimere e redimere la propria posizione con l’erario. Per completezza ed esaustività, opportuno sembra concludere con una elencazione esemplicativa ma non esaustiva delle fattispecie interessate dai provvedimenti in parola: 1) debiti per ruoli affidati all’Agente per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; 2) dichiarazioni integrative con pagamenti nella misura del 20% con un tetto massimo di 100.000 euro all’anno per 5 periodi d’imposta e limite al 30% in più rispetto a quanto già dichiarato; 3) definizioni delle liti tributarie con pagamento del 50% per coloro i quali hanno già vinto in I grado o del 20% se in appello e/o non vogliono ricorrere per Cassazione; 4) cartelle fino a 1000 euro notificate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ivi compresi multe, ICI, bollo auto, tassa rifiuti e tributi locali etc. etc. In attesa della legge di conversione, si consiglia di rivolgersi a professionisti di fiducia per capire se e in quali modalità eventualmente aderire al “condono fiscale-pace fiscale in questione.
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