Tale obbligo termina
tutto l’iter sviluppatosi in materia a partire dalla normativa intracomunitaria
(avente riscontri anche rispetto ad operazioni extracomunitarie) di cui alla
oramai datata Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014; proprio tale direttiva
ha determinato l’entrata in vigore della fatturazione elettronica nelle
transazioni con la Pubblica Amministrazione, in essere quale obbligo (rectius, facoltà) previsto per legge sin dal mese di maggio del 2014.
Obbligo divenuto
cogente per le prestazioni di servizio o cessioni di beni in favore delle Pubbliche
Amministrazioni aventi ad oggetto benzine o gasolio per autotrazione e
subappalti nei contratti pubblici di appalto dal 1 luglio 2018.
Nel caso che ci occupa
relativo al futuro obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati, la
relativa fonte è rintracciabile nella legge di bilancio 2018, con l’intento
principale (in armonia con tutte le previsioni legislative in parola) di
combattere l’evasione fiscale (con focus principalmente in materia di IVA) e
facilitare i procedimenti e gli adempimenti tributari (cd. dematerializzazione)
In particolare, tutti
gli operatori al 1 gennaio 2019 dovranno presentarsi pronti alla predisposizione, trasmissione, ricezione e
conservazione dei nuovi formati di fatturazione, secondo quelli che sono
gli standard definiti dall’Agenzia delle Entrate e riprodotti pedissequamente
nel provvedimento da questa emanato avente numero 89757 del 30 aprile 2018
(rinvenibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica
).
Nel merito delle
operazioni come innanzi indicate (predisposizione,
trasmissione, ricezione e conservazione), oramai si può ritenere che tutti
gli operatori interessati dall’obbligo, siano pronti almeno a 3 su 4 delle
stesse operazioni, ossia alla predisposizione, trasmissione e ricezione.
Nel dettaglio, per la predisposizione sarà richiesto al
singolo emittente fatturazione elettronica di procedere alla redazione di un
documento informatico in formato xml, firmato e marcato digitalmente.
La trasmissione della fattura avverrà pel tramite di una piattaforma
già operativa sul sito dell’ADE (denominata Sistema di interscambio - SDI), cui
si accederà con le credenziali SPID, Entratel o Fisconline; a sua volta,
l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli e verificherà i dati
obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e l’indirizzo telematico del
destinatario (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC).
La ricezione sarà garantita tramite debita “ricevuta di recapito”,
restituita proprio dalla stessa Agenzia in favore del soggetto emittente e
costituirà prova dell’avvenuta consegna.
Rimangono dei dubbi dal
punto di vista fattuale rispetto alla conservazione,
prevista ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, sarà cura dell’emittente
garantire autenticità, integrità,
affidabilità, leggibilità e reperibilità del la nuova fattura elettronica.
A tal proposito, nel
mentre la stragrande maggioranza dei destinatari della novella in materia è già
fornito sia di PEC che di dispositivi validi ai fini della firma digitale, non
tutti sono pronti e avvezzi all’utilizzo delle cosiddette marche temporali.
La marca temporale
altro non è che una mera procedura attraverso cui andare a certificare che in
un determinato giorno e ad una determinata ora è stato creato e firmato un
documento informatico (in termini più tecnici, la si suol definire come la
procedura volta a determinare una nuova impronta hash).
Si potrebbe obiettare
che già la validità temporale del certificato della firma digitale, funge da
timer dell’atto sottoscritto; ma, come risaputo, anche tale marcatura
temporale, purtroppo, è a termine (salvo il caso in cui ad esempio, si sia
proceduti con un deposito telematico in un qualsiasi processo telematico che
consente la validazione dell’atto informatico sine die).
Mutatis
mutandis, la marca temporale consente in termini probatori
la datazione precisa di un determinato atto (nel caso di specie, appunto,
fattura) e ovvia al problema di garantire l’affidabilità, l’autenticità e l’integrità
delle fatture elettroniche ad emettersi.
La “materiale”
conservazione del documento dematerializzato come richiesto dalla normativa,
viene offerto del tutto gratuitamente dallo stesso portale dell’Agenzia delle
Entrate (con accesso tramite il seguente Link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
).
Infine, non di poco
conto sono le conseguenze per tutti i malcapitati contribuenti che non si
adeguano all’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, laddove
espressamente la normativa rimarca che la mancata osservanza importa l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del
Decreto Legislativo n. 417/97, disponendo una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta determinata
da un imponibile non documentato in maniera corretta o registrato nel corso dell’esercizio.
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