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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA VALIDITA' NEL TEMPO

venerdì 9 novembre 2018

Come probabilmente risaputo, da gennaio 2019 diventa obbligatoria anche nei rapporti tra privati l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica (e così sarà sia allorquando si tratti di operazioni effettuate tra operatori titolari di P.IVA – B2B, business to business -, sia quando le operazioni avvengono tra operatori titolari di P. IVA e consumatori finali – B2C, business to consumer).

Tale obbligo termina tutto l’iter sviluppatosi in materia a partire dalla normativa intracomunitaria (avente riscontri anche rispetto ad operazioni extracomunitarie) di cui alla oramai datata Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014; proprio tale direttiva ha determinato l’entrata in vigore della fatturazione elettronica nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione, in essere quale obbligo (rectius, facoltà) previsto per legge  sin dal mese di maggio del 2014.

Obbligo divenuto cogente per le prestazioni di servizio o cessioni di beni in favore delle Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto benzine o gasolio per autotrazione e subappalti nei contratti pubblici di appalto dal 1 luglio 2018.

Nel caso che ci occupa relativo al futuro obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati, la relativa fonte è rintracciabile nella legge di bilancio 2018, con l’intento principale (in armonia con tutte le previsioni legislative in parola) di combattere l’evasione fiscale (con focus principalmente in materia di IVA) e facilitare i procedimenti e gli adempimenti tributari (cd. dematerializzazione)

In particolare, tutti gli operatori al 1 gennaio 2019 dovranno presentarsi pronti alla predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione dei nuovi formati di fatturazione, secondo quelli che sono gli standard definiti dall’Agenzia delle Entrate e riprodotti pedissequamente nel provvedimento da questa emanato avente numero 89757 del 30 aprile 2018 (rinvenibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+30042018+fatturazione+elettronica ).

Nel merito delle operazioni come innanzi indicate (predisposizione, trasmissione, ricezione e conservazione), oramai si può ritenere che tutti gli operatori interessati dall’obbligo, siano pronti almeno a 3 su 4 delle stesse operazioni, ossia alla predisposizione, trasmissione e ricezione.

Nel dettaglio, per la predisposizione sarà richiesto al singolo emittente fatturazione elettronica di procedere alla redazione di un documento informatico in formato xml, firmato e marcato digitalmente.

La trasmissione della fattura avverrà pel tramite di una piattaforma già operativa sul sito dell’ADE (denominata Sistema di interscambio - SDI), cui si accederà con le credenziali SPID, Entratel o Fisconline; a sua volta, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli e verificherà i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e l’indirizzo telematico del destinatario (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC).

La ricezione sarà garantita tramite debita “ricevuta di recapito”, restituita proprio dalla stessa Agenzia in favore del soggetto emittente e costituirà prova dell’avvenuta consegna.

Rimangono dei dubbi dal punto di vista fattuale rispetto alla conservazione, prevista ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, sarà cura dell’emittente garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità del la nuova fattura elettronica.

A tal proposito, nel mentre la stragrande maggioranza dei destinatari della novella in materia è già fornito sia di PEC che di dispositivi validi ai fini della firma digitale, non tutti sono pronti e avvezzi all’utilizzo delle cosiddette marche temporali.

La marca temporale altro non è che una mera procedura attraverso cui andare a certificare che in un determinato giorno e ad una determinata ora è stato creato e firmato un documento informatico (in termini più tecnici, la si suol definire come la procedura volta a determinare una nuova impronta hash).

Si potrebbe obiettare che già la validità temporale del certificato della firma digitale, funge da timer dell’atto sottoscritto; ma, come risaputo, anche tale marcatura temporale, purtroppo, è a termine (salvo il caso in cui ad esempio, si sia proceduti con un deposito telematico in un qualsiasi processo telematico che consente la validazione dell’atto informatico sine die).

Mutatis mutandis, la marca temporale consente in termini probatori la datazione precisa di un determinato atto (nel caso di specie, appunto, fattura) e ovvia al problema di garantire l’affidabilità, l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche ad emettersi.  

La “materiale” conservazione del documento dematerializzato come richiesto dalla normativa, viene offerto del tutto gratuitamente dallo stesso portale dell’Agenzia delle Entrate (con accesso tramite il seguente Link https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ ).

Infine, non di poco conto sono le conseguenze per tutti i malcapitati contribuenti che non si adeguano all’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, laddove espressamente la normativa rimarca che la mancata osservanza importa l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97, disponendo una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta determinata da un imponibile non documentato in maniera corretta o registrato nel corso dell’esercizio.

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