Nella moltitudine di norme relative alla esecuzione tributaria, oramai risalente e mai risolto era stato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, lasciando libero arbitrio interpretativo agli operatori del diritto (avvocati e, soprattutto magistrati) sul come operare; lasciando altresì colpevoli incolpevoli di questo empasse interpretativo i poveri malcapitati contribuenti.
Il quadro normativo di riferimento in punto di opposizioni alla esecuzione tributaria è costituito:
1) dal D. Lgs. 546/1992, comunemente conosciuto quale codice del processo tributario e il cui articolo 2, rubricato “Oggetto della giurisdizione tributaria”, delinea i contorni della medesima giurisdizione, indicando che qualsiasi controversia avente ad oggetto pretese tributarie rientra nell’alveo della giurisdizione speciale nel mentre rimangono “….escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica…”;
2) sempre dal D. Lgs. 546/1992, dall’art. 19 contenente una elencazione esemplificativa ma (dalla rivisitazione giurisprudenziale ritenuta) non esaustiva e soggetta ad ampliamento ad opera dell’interprete degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario;
3) dal DPR 602/1973 (Testo unico in materia di accertamento tributario), il di cui art. 49, II comma in materia di procedimento di espropriazione forzata tributaria, lo definisce testualmente regolato “…..dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione…”;
4) dall’art. 57 del predetto testo unico nella parte in cui espressamente devolve alla giurisdizione ordinaria le opposizioni ex artt. 615 cpc (salvo quelle in punto di pignorabilità dei beni) e 617 cpc ove non siano relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo;
5) da ultimo, in via generale e residuale, ex art. 9 cpc, la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse.
Da tale necessario inquadramento legislativo, ne deriva che in punto di riparto di giurisdizione tra l’ordinaria e la tributaria, non è discusso come sono devolute le sole cause concernenti il titolo esecutivo e il diritto di procedere ad esecuzione forzata in favore del giudice tributario; nel mentre, in tutti gli altri casi, permane come espressamente previsto dal codice di rito civile, la giurisdizione ordinaria (ed esattamente in materia di opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 cpc).
Dal novero delle predette controversie, rimane ancora esente dal trovare una propria giurisdizione la fattispecie relativa alle opposizioni agli atti esecutivi concernenti la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e particolarmente quelle controversie laddove il contribuente dopo l’inizio dell’esecuzione eccepisca di non aver mai ricevuto alcuna notifica dei predetti atti prodromici.
Il dibattito giurisprudenziale si è protratto nel tempo, coinvolgendo due distinti filoni interpretativi e giungendo finalmente ad un approdo chiarificatore avutosi con la sentenza n. 13913/2017 delle sezioni unite della Cassazione, attraverso cui è stato affermato il seguente principio di diritto:
IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA, L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI RIGUARDANTE L’ATTO DI PIGNORAMENTO, CHE SI ASSUME VIZIATO PER L’OMESSA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (O DEGLI ALTRI ATTI PRESUPPOSTI DAL PIGNORAMENTO), E’ AMMISSIBILE E VA PROPOSTA – AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, SECONDO PERIODO, 19 DEL D. LGS. N. 546 DEL 1992, 57 DEL DPR 602 DEL 1973 E 617 COD. PROC. CIV. – DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO.
Ergo, mutatis mutandis, residualmente tutte le opposizioni ex art. 617 cpc e le eventuali controversie nel merito (si pensi al caso di avvenuto accoglimento della prospettata opposizione a fronte di un inizio dell’esecuzione presso terzi mai notificato al debitore esecutato il di cui provvedimento di accoglimento non preveda altresì la restituzione dell’esecutato indebitamente) aventi ad oggetto l’omessa notifica del primo atto dell’esecuzione, dovranno proporsi innanzi al giudice ordinario.
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