In materia di società di capitali, come precipuamente normato ad opera del disposto di cui agli articoli 2377 e 2479-ter del codice civile (rispettivamente, nel caso di società per azioni – SPA – e società a responsabilità limitata – srl -), le delibere prese in seno all’assemblea dei soci, risultano impugnabili in via giudiziale (salvo diversa clausola compromissoria statutariamente prevista) quando “….non sono prese in conformità della legge o dello Statuto…”.
La genericità della fattispecie di delibere impugnabili, trova alcune norme valide per tutte le società di capitali calmieratrici del campo di applicazione, laddove è proprio lo stesso articolo 2377, V° comma del codice civile a restringere l’ambito di operatività, tipizzando casistica esplicativa di fattispecie di non annullabilità delle delibere.
La legittimazione attiva alla relativa azione per quanto in materia di società per azioni, viene riservata in favore dei “…. soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale…”; nel mentre, per la società a responsabilità limitata, sono soggetti legittimati i “...soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale…”.Necessario appare un distinguo per le SPA e per il numero di soci legittimati: per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (le quotate), sarà legittimato un numero di soci che possieda almeno un numero di azioni pari all’1 per mille del capitale sociale (ferma restando la possibilità statutaria di ridurre o escludere questo requisito); per le altre, un numero di soci che possieda almeno il 5% del capitale sociale.I termini entro cui procedere alla relativa azione di impugnativa, sono anch’essi differenziati in virtù della tipologia di società e della materia deliberata.
Proseguendo per ordine, per le SPA il termine entro cui impugnare la delibera viziata è di 90 giorni dalla deliberazione; ove soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, il predetto termine decorre dal perfezionamento della formalità; nel caso di determina soggetta al mero deposito, il termine decorre appunto dall’avvenuto deposito.Il distinguo con le società a responsabilità limitata è dato dalla decorrenza del termine dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (rimanendo inalterato dal punto di vista temporale il ragguaglio ai 90 giorni successivi).Ulteriore peculiarità della normativa in materia di società di capitali è data dall’azione consentita a chiunque vi abbia interesse nei 3 anni successivi alla decisione di impugnare le delibere aventi oggetto illecito o impossibile o prese in assenza assoluta di informazioni (anche in tal caso, secondo il predetto schema già riportato e come suddiviso per tipo di società e materia rispetto al dies a quo per il computo della decorrenza triennale) .Stante l’espresso richiamo effettuato dal legislatore, l’impugnativa deve effettuarsi in entrambi i casi secondo quanto espressamente delineato a norma dell’art. 2378 del codice civile, laddove il legislatore non si è limitato a normare quanto relativo al solo giudizio di cognizione, ma con norma speciale ha introdotto altresì un vero e proprio procedimento di urgenza volto ad ottenere la sospensione degli effetti della delibera, da presentarsi anche contestualmente all’iscrizione a ruolo del giudizio principale (o, a modestissimo parere dello scrivente, anche prima di quest’ultima).
Concludendo questa brevissima disanima con la consapevolezza che la materia necessita decisamente di approfondimenti strettamente correlati all’applicazione della normativa in esame, appare appena il caso far notare come in entrambe le situazioni societarie, è stato previsto una sorta di sistema di ravvedimento operoso volto alla rimozione delle delibere viziate, con ovvie conseguenze ben delineate sia rispetto all’eventuale procedimento pendente di impugnativa sia rispetto alla tutela dei terzi le cui situazioni giuridiche siano state comunque determinate dalla delibera in contestazione.
La genericità della fattispecie di delibere impugnabili, trova alcune norme valide per tutte le società di capitali calmieratrici del campo di applicazione, laddove è proprio lo stesso articolo 2377, V° comma del codice civile a restringere l’ambito di operatività, tipizzando casistica esplicativa di fattispecie di non annullabilità delle delibere.
La legittimazione attiva alla relativa azione per quanto in materia di società per azioni, viene riservata in favore dei “…. soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale…”; nel mentre, per la società a responsabilità limitata, sono soggetti legittimati i “...soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale…”.Necessario appare un distinguo per le SPA e per il numero di soci legittimati: per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (le quotate), sarà legittimato un numero di soci che possieda almeno un numero di azioni pari all’1 per mille del capitale sociale (ferma restando la possibilità statutaria di ridurre o escludere questo requisito); per le altre, un numero di soci che possieda almeno il 5% del capitale sociale.I termini entro cui procedere alla relativa azione di impugnativa, sono anch’essi differenziati in virtù della tipologia di società e della materia deliberata.
Proseguendo per ordine, per le SPA il termine entro cui impugnare la delibera viziata è di 90 giorni dalla deliberazione; ove soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, il predetto termine decorre dal perfezionamento della formalità; nel caso di determina soggetta al mero deposito, il termine decorre appunto dall’avvenuto deposito.Il distinguo con le società a responsabilità limitata è dato dalla decorrenza del termine dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci (rimanendo inalterato dal punto di vista temporale il ragguaglio ai 90 giorni successivi).Ulteriore peculiarità della normativa in materia di società di capitali è data dall’azione consentita a chiunque vi abbia interesse nei 3 anni successivi alla decisione di impugnare le delibere aventi oggetto illecito o impossibile o prese in assenza assoluta di informazioni (anche in tal caso, secondo il predetto schema già riportato e come suddiviso per tipo di società e materia rispetto al dies a quo per il computo della decorrenza triennale) .Stante l’espresso richiamo effettuato dal legislatore, l’impugnativa deve effettuarsi in entrambi i casi secondo quanto espressamente delineato a norma dell’art. 2378 del codice civile, laddove il legislatore non si è limitato a normare quanto relativo al solo giudizio di cognizione, ma con norma speciale ha introdotto altresì un vero e proprio procedimento di urgenza volto ad ottenere la sospensione degli effetti della delibera, da presentarsi anche contestualmente all’iscrizione a ruolo del giudizio principale (o, a modestissimo parere dello scrivente, anche prima di quest’ultima).
Concludendo questa brevissima disanima con la consapevolezza che la materia necessita decisamente di approfondimenti strettamente correlati all’applicazione della normativa in esame, appare appena il caso far notare come in entrambe le situazioni societarie, è stato previsto una sorta di sistema di ravvedimento operoso volto alla rimozione delle delibere viziate, con ovvie conseguenze ben delineate sia rispetto all’eventuale procedimento pendente di impugnativa sia rispetto alla tutela dei terzi le cui situazioni giuridiche siano state comunque determinate dalla delibera in contestazione.
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