Con l’ordinanza 29810
del 12 dicembre 2017, la Cassazione ha aperto uno scenario interpretativo
variegato, andando in primis a
sancire espressamente come (cfr. 11.2): “….qualsiasi forma di distorsione della
competizione di mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce
comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2
della legge Antitrust…”.
Tale provvedimento (per
altro verso, già citato al seguente link http://www.studiolegalescaringella.it/2018/11/la-fideiussione-e-la-tutela-della.html
) dichiara altresì nulli tutti i negozi a valle (ossia, quelli sottoscritti da
consumatori - e non - riproducenti gli schemi a monte dichiarati nulli) contenenti
alcune clausole già oggetto di dichiarazione di illiceità per contrarietà alla
normativa antitrust ad opera dell’autorità garante per la concorrenza (ed
esattamente quelli incorportanti clausole di reviviscenza, sopravvivenza e
deroga all’art. 1957 del codice civile).
Dal dicembre 2017 ad
oggi, vari Tribunali hanno già avuto modo di affrontare la materia e, come
immaginato da diversi autori, diversi dubbi interpretativi sono stati lasciati
agli operatori (e consumatori direttamente interessati poiché fideiussori in
altrettante garanzie prestate).
Infatti, è lecito
chiedersi se: 1) a seguito della citata ordinanza, i contratti di fideiussione
riproducenti le predette clausole, debbano intendersi colpiti da nullità
assoluta o nullità relativa alle sole pattuizioni in parola; di conseguenza, 2)
la relativa eccezione debba essere sollevata dal fideiussore oppure è
rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo civile; 3) il processo
di opposizione incardinato innanzi al Tribunale emittente il decreto ingiuntivo
debba essere sospeso per la soluzione della questione pregiudiziale (nullità
contrattuale per contrarietà alla normativa antitrust, di competenza delle sezioni
specializzate in materia di impresa) e debba essere sospesa altresì la
provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiuntivo; 4) ove l’eccezione venga
sollevata in appello, valga quale causa per la sospensione del provvedimento di
I grado oggetto di impugnativa.
Ad onor del vero, si
potrebbe continuare riempiendo pagine intere di quesiti possibili; si
preferisce cercar di dar delle risposte sulla base delle sentenze di merito già
ad oggi esistenti.
Partendo dalla sentenza
più lontana nel tempo (rispetto ai provvedimenti emessi dai Tribunali e dalle
Corti di Appello dall’ordinanza della Cassazione ad oggi), la Corte di Appello
di Firenze con provvedimento del 18/7/2018 ha ritenuto di dover interpretare
sussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione della
sentenza di I grado alla luce del principio dettato dalla Cassazione con la
29810 del 12/12/2017.
Con ciò, quantunque la
Corte territoriale si sia determinata ad una attenta analisi più approfondita
ad effettuarsi solo nel corso del prospettato gravame (del resto, a sommesso
avviso dello scrivente, non avrebbe potuto fare diversamente), ha lasciato
disattese le speranze degli operatori sui molteplici dubbi di cui sopra.
La XVI sezione civile
del Tribunale di Roma si è spinta oltre e, con l’ordinanza del 26/7/2018, ha
respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
e ordinato la prosecuzione secondo l’ordinario svolgersi processuale come
richiesto dalle parti.
Il Tribunale di
Treviso, senza peraltro averne cognizione (ex art. 33 legge 287/1990 come
novellato ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 3/2017), ha ritenuto di non dover
ravvisare l’applicabilità della normativa antitrust e del principio di diritto
dalla Cassazione enunciato al caso sottopostole (sentenza n. 1632/2018 del
30/7/2018); per altro verso, le argomentazioni poste a base della decisione,
denotano attenta (e saggia) rilettura delle cause di nullità afferenti la
fattispecie in materia di fideiussione.
Più vicina nel tempo è
la sentenza n. 3016 del 28 agosto 2018 emessa dal Tribunale di Salerno (ferme
restando le ovvie perplessità come chiarite in punto di competenza); di tale
provvedimento già si parla quale sentenza pilota, stante l’avvenuto
riconoscimento del giudicante della piena applicabilità della normativa
antitrust alle fideiussioni riproducenti le maldestre clausole frutto di intese
anticoncorrenziali “frutto di una
collusione a monte…”.
In settembre u.s.,
anche il Tribunale di Rovigo si è occupato della medesima materia e,
respingendo l’eccezioni in punto di diritto (sull’applicabilità della normativa
antitrust alla fideiussione al vaglio), ha concesso la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo (ordinanza del 9 settembre 2018).
Di contrario avviso il
Tribunale di Fermo, che con atto del 24 settembre ultimo scorso, ha riconosciuto
la mera eccezione di parte in punto di nullità del contratto di fideiussione
quale valido motivo per non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto; l’estensore si è spinto ben oltre ed ha esternato in
motivazione la possibilità che tali fattispecie vengano ricondotte nell’alveo
della nullità assoluta dei negozi giuridici controversi.
Infine, ma non da
ultimo, il Tribunale di Brescia con proprio provvedimento del 2 ottobre 2018,
ha esternato la necessità di devolvere le controversie in merito in favore
delle sezioni specializzate in materia di Impresa (preliminarmente ritenendo
tale competenza devoluta per materia a tali Magistrati, nonostante la
competenza funzionale in materia di opposizione all’emesso decreto ingiuntivo
spetti all’organo emittente).
Tale provvedimento ha
altresì citato la normativa in materia di sospensione (rispetto alla spiegata
opposizione) e rimessione innanzi alle speciali sezioni Impresa.
Tralasciando allo stato
ogni personale valutazione rispetto ai quesiti ancora irrisolti e il di cui
dipanamento vedremo solo con l’evolversi del diritto vivente in materia, non ci
resta che attendere fiduciosi, nella piena convinzione che ogni singolo caso
sarà attentamente vagliato e, ove ricorrano i presupposti (fumus), siano concessi i provvedimenti opportuni a difesa della
legalità.
0 commenti:
Posta un commento