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LA FIDEIUSSIONE: IL MERITO DOPO CASSAZIONE 29810

giovedì 22 novembre 2018












Con l’ordinanza 29810 del 12 dicembre 2017, la Cassazione ha aperto uno scenario interpretativo variegato, andando in primis a sancire espressamente come (cfr. 11.2): “….qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge Antitrust…”.

Tale provvedimento (per altro verso, già citato al seguente link http://www.studiolegalescaringella.it/2018/11/la-fideiussione-e-la-tutela-della.html ) dichiara altresì nulli tutti i negozi a valle (ossia, quelli sottoscritti da consumatori - e non - riproducenti gli schemi a monte dichiarati nulli) contenenti alcune clausole già oggetto di dichiarazione di illiceità per contrarietà alla normativa antitrust ad opera dell’autorità garante per la concorrenza (ed esattamente quelli incorportanti clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 del codice civile).

Dal dicembre 2017 ad oggi, vari Tribunali hanno già avuto modo di affrontare la materia e, come immaginato da diversi autori, diversi dubbi interpretativi sono stati lasciati agli operatori (e consumatori direttamente interessati poiché fideiussori in altrettante garanzie prestate).

Infatti, è lecito chiedersi se: 1) a seguito della citata ordinanza, i contratti di fideiussione riproducenti le predette clausole, debbano intendersi colpiti da nullità assoluta o nullità relativa alle sole pattuizioni in parola; di conseguenza, 2) la relativa eccezione debba essere sollevata dal fideiussore oppure è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo civile; 3) il processo di opposizione incardinato innanzi al Tribunale emittente il decreto ingiuntivo debba essere sospeso per la soluzione della questione pregiudiziale (nullità contrattuale per contrarietà alla normativa antitrust, di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa) e debba essere sospesa altresì la provvisoria esecutorietà del provvedimento ingiuntivo; 4) ove l’eccezione venga sollevata in appello, valga quale causa per la sospensione del provvedimento di I grado oggetto di impugnativa.

Ad onor del vero, si potrebbe continuare riempiendo pagine intere di quesiti possibili; si preferisce cercar di dar delle risposte sulla base delle sentenze di merito già ad oggi esistenti.

Partendo dalla sentenza più lontana nel tempo (rispetto ai provvedimenti emessi dai Tribunali e dalle Corti di Appello dall’ordinanza della Cassazione ad oggi), la Corte di Appello di Firenze con provvedimento del 18/7/2018 ha ritenuto di dover interpretare sussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di I grado alla luce del principio dettato dalla Cassazione con la 29810 del 12/12/2017.

Con ciò, quantunque la Corte territoriale si sia determinata ad una attenta analisi più approfondita ad effettuarsi solo nel corso del prospettato gravame (del resto, a sommesso avviso dello scrivente, non avrebbe potuto fare diversamente), ha lasciato disattese le speranze degli operatori sui molteplici dubbi di cui sopra.

La XVI sezione civile del Tribunale di Roma si è spinta oltre e, con l’ordinanza del 26/7/2018, ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ordinato la prosecuzione secondo l’ordinario svolgersi processuale come richiesto dalle parti.

Il Tribunale di Treviso, senza peraltro averne cognizione (ex art. 33 legge 287/1990 come novellato ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 3/2017), ha ritenuto di non dover ravvisare l’applicabilità della normativa antitrust e del principio di diritto dalla Cassazione enunciato al caso sottopostole (sentenza n. 1632/2018 del 30/7/2018); per altro verso, le argomentazioni poste a base della decisione, denotano attenta (e saggia) rilettura delle cause di nullità afferenti la fattispecie in materia di fideiussione.

Più vicina nel tempo è la sentenza n. 3016 del 28 agosto 2018 emessa dal Tribunale di Salerno (ferme restando le ovvie perplessità come chiarite in punto di competenza); di tale provvedimento già si parla quale sentenza pilota, stante l’avvenuto riconoscimento del giudicante della piena applicabilità della normativa antitrust alle fideiussioni riproducenti le maldestre clausole frutto di intese anticoncorrenziali “frutto di una collusione a monte…”.

In settembre u.s., anche il Tribunale di Rovigo si è occupato della medesima materia e, respingendo l’eccezioni in punto di diritto (sull’applicabilità della normativa antitrust alla fideiussione al vaglio), ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (ordinanza del 9 settembre 2018).

Di contrario avviso il Tribunale di Fermo, che con atto del 24 settembre ultimo scorso, ha riconosciuto la mera eccezione di parte in punto di nullità del contratto di fideiussione quale valido motivo per non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; l’estensore si è spinto ben oltre ed ha esternato in motivazione la possibilità che tali fattispecie vengano ricondotte nell’alveo della nullità assoluta dei negozi giuridici controversi.

Infine, ma non da ultimo, il Tribunale di Brescia con proprio provvedimento del 2 ottobre 2018, ha esternato la necessità di devolvere le controversie in merito in favore delle sezioni specializzate in materia di Impresa (preliminarmente ritenendo tale competenza devoluta per materia a tali Magistrati, nonostante la competenza funzionale in materia di opposizione all’emesso decreto ingiuntivo spetti all’organo emittente).

Tale provvedimento ha altresì citato la normativa in materia di sospensione (rispetto alla spiegata opposizione) e rimessione innanzi alle speciali sezioni Impresa.

Tralasciando allo stato ogni personale valutazione rispetto ai quesiti ancora irrisolti e il di cui dipanamento vedremo solo con l’evolversi del diritto vivente in materia, non ci resta che attendere fiduciosi, nella piena convinzione che ogni singolo caso sarà attentamente vagliato e, ove ricorrano i presupposti (fumus), siano concessi i provvedimenti opportuni a difesa della legalità.

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